IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visti  l'art.  43  del  testo  unico  delle  leggi  e  delle  norme
giuridiche  dell'Avvocatura  dello Stato, approvato con regio decreto
30 ottobre  1933,  n.  1611, nonche' l'art. 1 della legge 16 novembre
1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 303;
  Considerata  l'opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello Stato
ad  assumere  la rappresentanza e la difesa dell'Istituto italiano di
medicina sociale;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Di  concerto  con  i  Ministri  della  giustizia,  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
                              Decreta:
  L'Avvocatura   dello   Stato   e'   autorizzata   ad   assumere  la
rappresentanza e la difesa dell'Istituto italiano di medicina sociale
nei  giudizi  attivi  e  passivi  avanti  le autorita' giudiziarie, i
collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
  Il  presente  decreto  sara' sottoposto alle procedure di controllo
previste   dalla   normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 6 ottobre 2000
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                Amato
                     Il Ministro della giustizia
                               Fassino
                Il Ministro del tesoro, del bilancio
                  e della programmazione economica
                                Visco